iTunes Plus senza DRM, ma fate poco i furbi

Ammetto che sulle prime apprendendo questa segnalazione di TUAW tramite NextScreen mi è parsa quasi una polemica inutile.
Pensandoci però vale la pena spenderci due parole e non sottovalutare la questione.
Come abbiamo avuto modo di dire spesso negli ultimi giorni, Apple è riuscita a distribuire file musicali liberi, privi di tecnologie anticopia. Questi file non posseggono i limiti classici afferti dagli store online e possono essere utilizzati come meglio si crede su ogni tipo di prodotto compatibile.
Ciò non significa che la si possa far franca distribuendo il file a chiunque.
TUAW ha segnalato che all’interno dei file liberi è presente il nome dell’intestatario dell’account di iTunes Store attraverso il quale è partito il download.
Questo dato in realtà non riguarda solo i file liberi, ma tutti i file di iTunes Store; prima non ci si era mai posti il problema perché - anche volendo - i file non erano condivisibili per via di FairPlay (DRM).
Attenzione dunque: condividere in P2P i file - anche se privi di DRM - è illegale e riconducibile alla persona che ha messo online la canzone. La stessa cosa vale per chi dovesse decidere di passare una canzone Plus sul computer di un amico (sarebbe illegale anche questo a dire il vero): la procedura è possibile, ma se il vostro amico a vostra insaputa inserisse il brano in un sistema di file sharing, la "firma" sarebbe la vostra.
Se voleste verificare voi stessi, per gli utenti Mac è possibile utilizzare il terminale seguendo le istruzioni illustrate da TUAW, per Windows potete aprire il file audio con un’applicazione testuale (anche Blocco Note va bene) e cercare il vostro nome.
Citando questa nota di FIMI, vi ricordo che scaricare musica coperta da diritto d’autore è un reato sanzionabile, ma lo è ancor di più immettere per primi i file in Rete:
Chi scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall‘art. 174-ter l. 633/41. Per colui che invece mette in condivisione opere protette, occorre distinguere tra chi lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto. Nel primo caso si ricade nelle ipotesi dell‘art. 171-ter comma 2, lett. a-bis) l.633/41, con sanzioni molti pesanti. Chi condivide senza una contropartita economica, rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell‘art. 171, comma 1, lett. a-bis)